| Sentenze |
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| Tribunale di Mantova, Sez. II civile - Sentenza del giorno 9 gennaio 2004. |
| Responsabilità del medico per omessa diagnosi |
| Giudice unico Dott. Mauro Bernardi |
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La condotta omissiva
del medico è condizione necessaria dell'evento lesivo solo ove sussista un alto
o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica del suo
verificarsi. (Nella fattispecie, la consulenza tecnica d'ufficio aveva
precisato che anche se il medico avesse tempestivamente posto in essere la
condotta impeditiva dell'evento, vi sarebbe comunque stato un elevato grado di
probabilità che questo si sarebbe ugualmente verificato.) I medici della continuità assistenziale operano in regime di convenzione con l'A.S.L. e non sono pertanto dipendenti dell'ente, bensì prestatori d'opera intellettuale autonoma. La responsabilità della A.S.L. per il fatto del medico addetto la pronto soccorso è quindi ipotizzabile unicamente sotto il profilo della responsabilità contrattuale ex art. 1228 c.c.
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Svolgimento del processo Con atto di citazione
notificato in data 23/26-7-1999 l'attrice, in proprio e quale legale
rappresentante del figlio minore M. T., esponeva a) che il giorno 10-2-1999 il
marito T. U. si era ammalato e che, visitato lo stesso giorno dal medico di
base dott. X, costui gli aveva diagnosticato una sindrome influenzale e
prescritto l'assunzione di Efferalgan; b) che, nei giorni successivi, il
proprio congiunto aveva continuato a versare in uno stato febbrile accompagnato
da tosse e cefalea sicchè il 16-2-1999 era stato nuovamente chiamato il dr. X il
quale, dopo una visita sommaria, aveva rinnovato la diagnosi di influenza
prescrivendo Trocà-Flu; c) che, verso le ore 23.00 del medesimo giorno, le
condizioni di salute del T. erano peggiorate e, che contattato il medico di
guardia poi individuato nella persona del dr. Y, costui aveva prescritto
l'assunzione di Aulin; d) che, verso le ore sei del 17 febbraio, dopo che il
marito, madido di sudore, aveva avuto un conato di vomito, essa aveva chiamato
il 118; e) che il dott. Y, effettuata la visita domiciliare, aveva disposto il
ricovero del paziente in ospedale in cui quest'ultimo giungeva in stato di coma
e dove, a seguito di visita specialistica, gli veniva riscontrata meningo
encefalite da streptococcus pneumoniae secondaria a polmonite; f) che, nonostante
la terapia posta in atto, il T. decedeva, per cedimento cardiaco, il 4 aprile
1999 senza avere mai ripreso conoscenza. L'attrice ritenendo che la
morte del marito dovesse imputarsi sia al comportamento del dott. X per non
avere effettuato una accurata visita e non avere diagnosticato la polmonite sia
a quello del dott. Y per non essere intervenuto quando ciò era ancora
possibile, ne chiedeva la condanna, in solido con l'A.S.L. essendone il dott. Y
dipendente, al risarcimento dei danni morali e patrimoniali patiti nonchè al
ristoro del danno biologico patito dal T.
Il dott. X, costituitosi, chiedeva il rigetto della domanda negando di
essersi comportato con negligenza nell'effettuare le visite al T. ed affermando
che il paziente non aveva mai presentato i sintomi tipici della polmonite. Il dott. Y si costituiva e,
dopo avere premesso che il servizio di guardia medica non è qualificabile quale
rapporto di lavoro subordinato nell'ambito del servizio sanitario nazionale e
che tale servizio viene prestato da un medico generico il quale dispone di una
certa discrezionalità circa la valutazione dell'urgenza sulla base dei dati
forniti telefonicamente sicchè in caso di contestazione di imperizia, la
valutazione della responsabilità, ristretta alla colpa grave di cui all'art.
2236 c.c., deve essere particolarmente larga, evidenziava che l'attrice non
aveva chiarito se la sua responsabilità fosse stata invocata a titolo
contrattuale o extracontrattuale. La difesa del convenuto rilevava inoltre che,
nella prospettazione attorea, la colpa addebitata a quest'ultimo sarebbe
consistita unicamente nella mancata effettuazione del controllo clinico al T.
la sera del 16-2-1999 e sosteneva che, in quel momento, le condizioni anche
neurologiche del paziente, di cui il professionista si era accertato
conversando direttamente con lo stesso e sapendo che la mattina era stato
esaminato dal medico curante, non apparivano tali (non potendosi supporre una
complicazione meningo-encefalica) da rendere necessaria una visita, peraltro non
richiesta, che peraltro il dott. Y, nuovamente interpellato, aveva subito
effettuato la mattina del 17 febbraio. La difesa del medico
contestava infine la congruità della pretesa relativa al risarcimento del danno
patrimoniale non essendo stati esplicitati i criteri seguiti per il suo calcolo
e riteneva eccessiva la quantificazione sia del danno biologico che di quello
morale. In via gradata inoltre il
dott. Y chiedeva che, in caso di ritenuta responsabilità, la sua misura venisse
convenientemente ridotta, dovendosi addebitare la eventuale colpa per quanto
accaduto in larga parte al comportamento del dott. X che aveva avuto tempo e
modo di formulare la diagnosi: da ultimo rimarcava che occorreva stabilire se
il trattamento antibiotico somministrato sette-otto ore prima dello stato di
coma accertato al momento del ricovero ospedaliero avrebbe consentito di
scongiurare gli effetti della patologia ormai in atto. L'Azienda Sanitaria
Locale di Mantova tramite il difensore avv. P., dopo avere evidenziato che la
propria responsabilità veniva implicitamente fondata dall'attrice sul disposto
di cui all'art. 2049 c.c. in relazione alle prestazioni eseguite dal dott. Y,
rilevava che siffatta impostazione non meritava condivisione atteso che il
d.p.r. 22-7-1996 n. 484 indicava i sanitari incaricati come prestatori d'opera
intellettuale autonoma e non come dipendenti dell'A.S.L. e che ciò doveva
comportare il rigetto della domanda.
Nel merito inoltre l'ente negava che in capo al dott. Y potessero
riscontrarsi profili di responsabilità posto che gli elementi di valutazione
raccolti non erano tali da evidenziare la necessità di una visita domiciliare
peraltro non richiesta e che, in ogni caso, mancherebbe il nesso causale fra il
mancato accesso del medico ed il successivo evento mortale poichè l'anticipo di
qualche ora nella somministrazione di antibiotici non avrebbe potuto salvare la
vita del T., somministrazione che peraltro sarebbe potuta avvenire solo a
seguito di indagini diagnostiche eseguibili solo in ospedale. La difesa dell'A.S.L.
contestava inoltre la quantificazione del danno rilevando che nulla poteva
venire riconosciuto a titolo di danno biologico preteso iure successionis
perchè la protratta degenza del T. era conseguenza della malattia dallo stesso
contratta e non del comportamento colposo dei sanitari ed assumendo che il
danno patrimoniale della moglie e di T. M. avrebbe dovuto essere calcolato
separatamente anche perchè l'eventuale diritto del figlio al risarcimento
avrebbe dovuto essere contenuto entro il limite temporale costituito dal
raggiungimento dell'indipendenza economica. Nulla infine, secondo l'ente
convenuto, poteva essere attribuito a titolo di danno morale non essendo
riscontrabili ipotesi di responsabilità penale nel comportamento del dott. Y. Analoghe deduzioni difensive venivano
poi svolte dagli avv.ti M. e L. che depositavano ulteriore comparsa di
costituzione per conto della predetta A.S.L.. Con memoria ex art. 183 c.p.c. l'attrice chiariva di avere
chiesto la condanna dei convenuti invocando una loro responsabilità
contrattuale e, solo in via subordinata, quella extracontrattuale. Esperita l'istruttoria
orale e disposta c.t.u., affidata al prof. Cucurachi, la causa, dopo il
deposito di scritti conclusionali da parte di tutti i difensori, veniva
trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate. Motivi La domanda è infondata e
deve essere rigettata. Premesso che non si può
tenere alcun conto di quanto sarebbe stato dichiarato dall'attrice, al di fuori
del presente giudizio, al proprio consulente dott. M. il quale su tali
affermazioni ha poi fondato gran parte delle proprie valutazioni, va rilevato
che il T. è deceduto il 4-4-1999, presso il reparto di rianimazione
dell'Ospedale di Mantova, in seguito a progressiva insufficienza
cardio-circolatoria mentre si trovava in stato di coma perdurante da circa 45
giorni. Dalla documentazione
dimessa risulta inoltre che l'iter sanitario del defunto era iniziato il
10-2-1999 quando, affetto da febbre, cefalea e tosse, aveva richiesto una
visita domiciliare al proprio medico curante dott. X il quale, diagnosticata
una sindrome influenzale, aveva prescritto l'assunzione di Efferalgan (farmaco
anti-infiammatorio), diagnosi confermata dallo stesso in occasione di un secondo
controllo eseguito il 16 febbraio.
Va aggiunto che la sera del 16-2-1999 alle ore 22,50 il dott. Y, di
turno nell'ambito del servizio di continuità assistenziale, nel corso di una
chiamata telefonica, era stato informato direttamente dal paziente della presenza
di cefalea e iperpiressia nonchè dell'avvenuta visita, qualche ora prima, da
parte del medico curante, elementi i quali avevano indotto il sanitario a
prescrivere l'Aulin ed a non effettuare una visita domiciliare peraltro non
richiesta. Aggravatesi le condizioni
del T., il dott. Y, alle ore 7.10 del 17 febbraio, dopo avere visitato il
paziente, trovato in stato confusionale e con forte cefalea, ne ordinava
l'immediato ricovero in ospedale ove il paziente, giunto in stato di coma con
sguardo deviato, veniva sottoposto a svariati accertamenti clinici che
conducevano alla diagnosi di meningoencefalite pneumococcica e polmonite
(lobite superiore destra) da pneumococco: durante il ricovero in reparto di
rianimazione, il T. peggiorava ulteriormente, nonostante le terapie prestate,
raggiungendo lo stato di coma irreversibile in data 19-2-1999. Alla luce della documentazione in atti
il c.t.u. ha affermato che, in considerazione della costanza dello stato di coma
dal 19-2-1999 al momento del decesso, la morte del T. deve attribuirsi alla
meningoencefalite batterica diagnosticata il 17-2-1999, che la stretta
correlazione cronologica fra la sindrome influenzale (diagnosticata il
10-2-1999) e la polmonite batterica consente di considerare quest'ultima come
una complicanza della prima ed infine che l'identità dell'agente eziologico
alla base della polmonite batterica e della meningo-encefalite batterica, la
stretta correlazione cronologica e la correlazione statistica fra polmoniti e
meningiti fanno ritenere come altamente probabile che la seconda sia la
conseguenza della prima e quindi indirettamente correlata con l'influenza:
siffatte conclusioni, adeguatamente motivate e confortate dalle attuali
conoscenze scientifiche, non sono state messe in discussione da alcuna delle
parti e quindi possono ritenersi come dati di fatto sicuramente accertati. Va
poi aggiunto che, secondo il prof. Cucurachi, la polmonite doveva già essere in
atto il 16 febbraio e ciò in considerazione dalla sua estensione quale
desumibile dagli esiti dell'esame radiologico compiuto il giorno successivo
sicchè l'indagine circa l'adeguatezza della condotta dei due medici coinvolti
nel presente giudizio va condotta con riguardo ai comportamenti posti in essere
nei giorni 16 e 17 febbraio anche in considerazione del fatto che, con riguardo
alla visita del 10-2 compiuta dal dott. X, la diagnosi (sindrome influenzale) e
la terapia prescritta (farmaco anti-infiammatorio) debbono ritenersi, anche
secondo la valutazione del c.t.u., pienamente corrette. Con riguardo invece al
controllo clinico effettuato il 16-2 dal medico curante del T., convergenti
elementi di natura indiziaria portano a ritenere che lo stesso non sia stato
compiuto con la necessaria accuratezza.
Premesso che l'infezione polmonitica si era formata nel lobo superiore
destro va rilevato che secondo il consulente, anche per l'aspecificità dei
sintomi, tale patologia poteva essere individuata a livello clinico solamente a
seguito di un attento esame del torace che deve esser praticato non soltanto
sulla parete posteriore ma anche su quella anteriore. Orbene da un lato lo
stesso consulente rileva che l'auscultazione anteriore costituisce una pratica
frequentemente disattesa (con esclusione degli specialisti in pneumologia
ovvero nei casi in cui sussistano evidenti sintomi di patologia
infettivo-infiammatoria polmonare) e dall'altro va rilevato che il teste F.
(che, in quanto affine del defunto, non può ritenersi inacapace di rendere
testimonianza non avendo un interesse, ex art. 100 c.p.c., a partecipare al
giudizio) ha dichiarato che la visita era durata non oltre una decina di minuti
(durante la quale fu controllata la pressione e redatto un certificato di
prosecuzione della malattia), lasso di tempo che appare incompatibile con le
esigenze di un esame molto accurato: a ciò va aggiunto che lo stesso teste ha
affermato di non avere notato il medico procedere alla auscultazione del
torace. Orbene rilevato che il dott. X, limitandosi ad affermare di avere
effettuato l'esame al torace, non ha però fornito la prova (su di lui
incombente stante la natura non complessa dell'atto medico e trattandosi di
responsabilità contrattuale: cfr. Cass. 11-3-2002 n. 3492) di essersi
scrupolosamente attenuto alle regole dell'arte, ne deriva, che l'omessa diagnosi
della polmonite fu dovuta o a visita carente di obiettività toraco-polmonare e
anamnesi ovvero ad inadeguata preparazione nel rilevare segni clinici
suggestivi di una polmonite a fronte di un esame completo. A questo punto va però
detto che la morte del T. è stata determinata non dalla polmonite bensì dalla
meningo-encefalite e che il c.t.u. ha radicalmente escluso che il giorno 16
febbraio sussistessero i segni della meningite (punto sul quale consente anche
il c.t. di parte attorea secondo cui tale patologia si sarebbe sviluppata dopo
la polmonite mentre secondo il c.t.u. la disseminazione batterica in zona
encefalica si verifica prima della comparsa dei sintomi polmonari e meningei e
procede in modo latente fino al tipico esordio clinico meningitico). Il prof.
Cucurachi ha poi asserito che, qualora fosse stata diagnosticata la polmonite,
sarebbe stato doveroso intraprendere una terapia per os con antibiotici a largo
spettro (indicazione pienamente condivisa anche dal dott. M., c.t. di parte
attrice), farmaci che consentono di arrestare o eradicare un'infezione da
pneumococco a livello polmonare ma non in grado di attraversare la barriera
ematoencefalica non riuscendo quindi ad esercitare la propria azione
battericida su microrganismi che abbiano già raggiunto lo spazio sub-aracnoideo
laddove la disseminazione batterica a livello meningeo, ove si ipotizzi una
partenza dei microorganismi a livello polmonare, non potrebbe che avere una via
ematogena. La conclusione che da ciò ha tratto il consulente d'ufficio (non
contrastata da una diversa prospettazione scientifica da parte della difesa
attorea essendosi questa limitata genericamente ad affermare che ove la
polmonite fosse stata tempestivamente diagnosticata la morte sarebbe stata
evitata sicchè l'assunto del c.t.u. può essere posto a fondamento della
decisione: cfr. Cass. 22-8-2002 n. 12406; Cass. 13-3-2002 n. 3492) è nel senso
che una terapia antibiotica non in grado di attraversare la barriera
emato-encefalica o a dosaggi non in grado di ottenere concentrazioni efficaci a
livello meningeo, si rivela inefficace nel prevenire lo sviluppo di una
meningite con la conseguenza che, qualora anche fosse stata impostata un tipica
terapia antibiotica per la cura della polmonite già il 16 febbraio, questa
difficilmente avrebbe potuto evitare lo sviluppo della meningite i cui sintomi
comparvero solo la mattina del 17 febbraio. Va infatti sottolineato da
un lato che la t.a.c. eseguita alle ore 8.30 del 17 febbraio non aveva
evidenziato lesioni cerebrali e, dall'altro, che gli approfonditi accertamenti
disposti nel corso di tale giorno (e all'esito dei quali soltanto emerse la
patologia rivelatasi poi esiziale) furono effettuati in presenza di un corredo
sintomatico assai più grave di quello esistente il giorno prima: va infatti
ricordato che il T. poco prima dell'intervento del dott. Y aveva vomitato e che
si trovava in stato confusionale dopo avere passato una notte agitata. Da ultimo va aggiunto che, secondo le
risultanze della relazione tecnica, la percentuale di mortalità in caso di
trattamento precoce della meningite è tuttora piuttosto alto (30-50%). Alla luce di tale
ricostruzione deve ritenersi che non sussista nesso di causalità fra la mancata
diagnosi della polmonite ed il decesso in relazione al quale, anche ipotizzandosi
come realizzata dal medico la condotta doverosa impeditiva dell'evento hic et
nunc questo, purtroppo, si sarebbe comunque verificato, precisandosi che la
condotta omissiva del medico è condizione necessaria dell'evento lesivo solo
ove sussista un alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità
logica (cfr. Cass. S.U. penale 11-9-2002 n. 30328) chiaramente escluse dalle
motivate (e non contrastate) conclusioni cui è pervenuto il c.t.u.. Per quanto attiene poi al
comportamento del dott. Y, premesso che nessun rilievo è stato mosso nè dal
c.t.u. nè dalla difesa attorea in relazione all'attività compiuta la mattina
del 17 febbraio avendo egli, di fronte all'aggravamento del quadro clinico,
disposto con urgenza il ricovero in ospedale del paziente, va detto che
parimenti nessuna censura può muoversi in relazione alla condotta tenuta la
sera del 16 febbraio. Premesso che
il medico di guardia non ha l'obbligo di visita domiciliare ad ogni chiamata
disponendo di una certa discrezionalità in ordine alla valutazione dell'urgenza
e che la stessa non era stata richiesta, va detto che al dott. Y era stata
riferita, dalla moglie del defunto, la seguente sintomatologia: cefalea,
iperpiressia già in trattamento con antipiretici in paziente già visitato poche
ore prima dal medico curante. E' incontestato inoltre che il medico in
questione ebbe un colloquio direttamente con il T. e va tenuto conto che la
cefalea, come osservato dal dott. M. oltrechè dal c.t.u., non poteva
considerarsi indice di una sospetta meningite associandosi tale effetto con la
febbre alta: in tale contesto e considerato che le condizioni del paziente non
erano dissimili rispetto a quelle emerse nel corso della visita effettuata dal
dott. X poche ore prima, non può essere censurata la decisione di non
effettuare la visita domiciliare nè va sottaciuto che, comunque, il dott. Y la
effettuò alle sette del giorno successivo: valgono in ogni caso e a maggior
ragione nei suoi confronti le considerazioni sopra svolte in ordine alla insussistenza
del nesso causale, dovendosi rimarcare che la stessa difesa di parte attrice
non ha mai affermato che tale patologia potesse essere diagnosticata dai medici
convenuti. Il rigetto della domanda
nei confronti del dott. Y comporta necessariamente la reiezione anche di quella
proposta nei confronti dell'A.S.L. peraltro ipotizzabile unicamente sotto il
profilo della responsabilità contrattuale ex art. 1228 c.c. (ed in concreto
prospettata dalla difesa attorea con la memoria ex art. 183 c.p.c.) posto che i
medici della continuità assistenziale operano in regime di convenzione con
l'A.S.L. e non sono dipendenti dell'ente bensì prestatori d'opera intellettuale
autonoma come previsto dall'art. 1 del d.p.r. 22-7-1996 n. 484. L'obiettiva complessità della vicenda
sia in fatto che in diritto giustifica l'integrale compensazione fra le parti
delle spese di lite. P.Q.M. il Tribunale di Mantova, in
composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed
eccezione reietta, così provvede: respinge la domanda
proposta dall'attrice; dichiara integralmente
compensate fra le parti le spese di lite. |