Parto con
complicanze - Responsabilità del ginecologo - ostetrico per il danno cagionato al neonato
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Pres. Grossi M - Rel. Segreto A - P.M. Amatucci E (conf.) - Generali
Assicurazioni SpA c. Maturi ed altri
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La responsabilità del medico in ordine al danno subito dal paziente
presuppone la violazione dei doveri inerenti allo svolgimento della professione, tra cui
il dovere di diligenza da valutarsi in riferimento alla natura della specifica attività
esercitata; tale diligenza non è quella del buon padre di famiglia ma quella del debitore
qualificato ai sensi dell'art. 1176, secondo comma COD.CIV. che comporta il rispetto degli
accorgimenti e delle regole tecniche obbiettivamente connesse all'esercizio della
professione e ricomprende pertanto anche la perizia; la limitazione di responsabilità
alle ipotesi di dolo e colpa grave di cui all'art. 2236, secondo comma COD.CIV. non
ricorre con riferimento ai danni causati per negligenza o imperizia ma soltanto per i casi
implicanti risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà che trascendono la
preparazione media o non ancora sufficientemente studiati dalla scienza medica; quanto
all'onere probatorio, spetta al medico provare che il caso era di particolare difficoltà
e al paziente quali siano state le modalità di esecuzione inidonee ovvero a questi spetta
provare che l'intervento era di facile esecuzione e al medico che l'insuccesso non è
dipeso da suo difetto di diligenza (nella specie la S.C. ha ritenuto immune da vizi la
sentenza di merito che, in un caso di "grave sofferenza perinatale con danno
cerebrale", facendo applicazione di tali principi, aveva escluso l'applicabilità
dell'art. 2236, secondo comma e affermato la responsabilità concorrente del medico
ginecologo - ostetrico - che, per aver omesso di praticare tempestivamente il taglio
cesareo e per aver indugiato nel disporre perfusioni ossitociche in presenza di una
dilatazione anomala, aveva colposamente condotto la partoriente ad una complicanza finale
che imponeva la scelta tecnica di particolare difficoltà dell'applicazione della ventosa,
che implicava ulteriore ritardo per reperire altro chirurgo e un anestesista, e - e della
casa di cura - per essere stata dotata di attrezzature non funzionanti, non aver
predisposto terapie di rianimazione adeguate e a aver tardato il trasferimento in
struttura pubblica). |
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