Prestazione implicante la soluzione di
problemi tecnici di speciale difficoltà - Attenuazione della normale responsabilità.
Pres. Anglani F - Rel. Paolella F - P.M. Leo A (Conf.) - Landi c.
Traldi
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Per la responsabilità professionale del prestatore d'opera
intellettuale, che ha sempre per oggetto i soli errori tecnici, dovuti cioè a mancanza di
cognizioni tecniche e o di esperienza professionale, nella sola ipotesi che la prestazione
dedotta in contratto implichi "la soluzione di problemi tecnici di speciale
difficoltà", la legge (art. 2236 cod. civ.) prevede un'attenuazione della normale
responsabilità, nel senso che il professionista è tenuto al risarcimento del danno
unicamente per dolo o colpa grave, mentre, al di fuori di questa ipotesi, il
professionista risponde, secondo le regole comuni (art. 1176 comma secondo cod. civ.),
anche per colpa lieve, tenendo presente che la diligenza "media" a lui richiesta
è quella posta nell'esercizio della propria attività professionale da un professionista
di preparazione ed attenzione media. |
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